Il danno non patrimoniale, per semplificarlo possiamo suddividerlo in tre parti: il danno esistenziale, il danno biologico e il danno morale.
Vediamoli:
- Il danno morale cioè la sofferenza transeunte, turbamento psicologico contingente dell’individuo che subisce l’llecito. Corrisponde al pretium doloris conseguente alla sofferenza intima patita dal soggetto.
- Il danno biologico consiste nella lesione dell’integrità psicofisica del soggetto, di carattere temporaneo o permanente, tale da essere quantificato, attraverso una perizia medico legale. Possiamo trovare una definizione del danno biologico anche nell’art. 138 del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005).
- Il danno esistenziale si realizza nella vita del danneggiato, che subisce una perdita, un peggioramento, un pregiudizio nelle sue relazioni affettive, familiari e sociali conseguenti al danno subito.
Il danno morale quindi è risarcibile, indipendentemente dall’esistenza del danno biologico.
Inoltre il danno morale non è più legato a fattispecie di natura penale ma può derivare dalla ingiusta lesione di un interesse alla persona ed è costituzionalmente garantito. Secondo l’orientamento dei Giudici della Corte Costituzionale circa l’art. 2059 cod. civ., la tipicità del danno morale è pienamente soddisfatta dalle previsioni della Carta Costituzionale che riconoscono e quindi tutelano i diritti inviolabili della persona.