Abuso della credulità popolare, art. 661 c.p.: “Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.” Per la configurabilità del reato sono necessari sia l’impostura, ossia un atteggiamento malizioso diretto ad ingannare e diretto allo scopo, sia l’abuso della credulità popolare, vale a dire l’approfittamento della “ingenuità” delle persone a prestare fede a fatti immaginari, derivante da mancanza di cultura, scarsa intelligenza, soggezione o inclinazione superstiziosa.
È questo io reato che sembra essere più diffuso grazie alle fake news che girano da quando i social hanno fatto irruzione nelle nostre vite.
Solo per fare un esempio dall’inizio dell’epidemia le bugie pubblicate sui social hanno sfiorato il 50% delle informazioni pubblicate in rete
Insomma la pubblicazione di false notizie non solo è un reato, ma manifesa una condotta incivile da parte degli autori, che oltre a divulgare bufale tolgono spazio e tempo alla sana informazione.