Fake news? La legge parla chiaro, abuso della credulità popolare! Art. 661 c.p.

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Abuso della credulità popolare, art. 661 c.p.: “Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.”  Per la configurabilità del reato sono necessari sia l’impostura, ossia un atteggiamento malizioso diretto ad ingannare e diretto allo scopo, sia l’abuso della credulità popolare, vale a dire l’approfittamento della “ingenuità” delle persone a prestare fede a fatti immaginari, derivante da mancanza di cultura, scarsa intelligenza, soggezione o inclinazione superstiziosa.

È questo io reato che sembra essere più diffuso  grazie alle fake news che girano da quando i social hanno fatto irruzione nelle nostre vite.

Solo per fare un esempio dall’inizio dell’epidemia le bugie pubblicate sui social hanno sfiorato il 50% delle informazioni pubblicate in rete

Insomma la pubblicazione di false notizie non solo è un reato, ma manifesa una condotta incivile da parte degli autori, che oltre a divulgare bufale tolgono spazio e tempo alla sana informazione.

 

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